IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979 e 29 novembre 1984 con i quali sono state fissate le indennita' di carica per gli amministratori dell'INAIL; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UCI/1.74 del 1 giugno 1988, relativa alla rivalutazione, nella misura del 30%, dell'entita' dei predetti compensi; Considerato che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il presente provvedimento va emanato nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 luglio 1991; Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro; Decreta: Art. 1. Ai consiglieri di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, compete un compenso fisso mensile lordo pari a L. 500.000. Ai consiglieri di amministrazione dell'Istituto medesimo che siano anche componenti del comitato esecutivo compete un compenso aggiuntivo fisso mensile lordo pari a L. 250.000. Ai predetti componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo compete, inoltre, per la partecipazione a ciascuna delle sedute del Consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o degli organi collegiali centrali previsti per legge o per regolamento, la medaglia di presenza di importo lordo pari a L. 80.000.