IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;
  Visti  i  decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979 e
29 novembre 1984 con i quali sono  state  fissate  le  indennita'  di
carica per gli amministratori dell'INAIL;
  Vista  la  circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.
UCI/1.74 del 1›  giugno  1988,  relativa  alla  rivalutazione,  nella
misura del 30%, dell'entita' dei predetti compensi;
  Considerato   che,   per   effetto  delle  disposizioni  introdotte
dall'art.  2  della  legge  12  gennaio  1991,  n.  13,  il  presente
provvedimento  va  emanato nella forma del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 12 luglio 1991;
  Sulla  proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
d'intesa con il Ministro del tesoro;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai  consiglieri  di  amministrazione  dell'Istituto  nazionale  per
l'assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro, compete un compenso
fisso mensile lordo pari a L. 500.000.
  Ai consiglieri di amministrazione dell'Istituto medesimo che  siano
anche   componenti   del   comitato  esecutivo  compete  un  compenso
aggiuntivo fisso mensile lordo pari a L. 250.000.
  Ai predetti componenti  del  consiglio  di  amministrazione  e  del
comitato esecutivo compete, inoltre, per la partecipazione a ciascuna
delle sedute del Consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo
o   degli  organi  collegiali  centrali  previsti  per  legge  o  per
regolamento, la medaglia di presenza  di  importo  lordo  pari  a  L.
80.000.